Statuto di AMAL FOR EDUCATION

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata ''Amal for Education”, con sede in ROMA via GIUSEPPE FERRARI 35, 00195 ROMA, ITALIA (nel prosieguo denominata anche semplicemente “Amal” o “l’Associazione”).

Art. 2 - Descrizione

''Amal'' è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto. L’Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’Associazione non ha alcun rapporto di dipendenza da enti con finalità di lucro né è collegata in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione “Amal” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare persegue i seguenti scopi:

a) promuovere varie forme di sostegno e assistenza umanitari alle prime necessità, all’istruzione e formazione, alle attività culturali, ludiche e sportive che hanno come beneficiari bambini e dei giovani svantaggiati in Italia e all’estero, in particolare in zone di conflitto o di disagio sociale e con particolare attenzione al mondo arabo;

b) garantire l’esercizio del diritto alla salute ai minori stranieri ed alle loro famiglie tramite l’accoglienza e l’attivazione di programmi individuali di intervento socio-pedagogico e di sostegno alla genitorialità;

c) proporre, promuovere e sviluppare programmi di aiuto economico-finanziario diretti ai minori e alle loro famiglie e alle scuole e associazioni e iniziative culturali, educative e formative, curandone l’effettiva destinazione;

d) realizzare attività di accoglienza temporanea, finalizzate alla ricerca di una sistemazione autonoma, di persone in stato di bisogno;

e) sostenere, promuovere e realizzare attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione tramite iniziative o interventi atti a promuovere la cultura della solidarietà e del volontariato, dell’impegno per la pace, dei diritti umani e dei diritti dell’infanzia, sui temi dello sviluppo sostenibile, dell’educazione e della formazione di ogni ordine e grado; stipula di convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi; l’attività di formazione in Italia e all’estero di cittadini dei paesi in via di sviluppo; l’attività di assistenza all’infanzia e di promozione dell’istruzione, diffondendo e attuando programmi di cooperazione ed educazione allo sviluppo a livello nazionale ed internazionale; attività di raccolta fondi;

f) produrre, pubblicare e diffondere le attività dell’Associazione, dirette alla conoscenza ed alla sensibilizzazione relativamente alle problematiche oggetto del proprio scopo sociale, attraverso ricerche, documenti relativi ai temi affrontati dall’Associazione mediante periodici, depliant, libri, giornali, trasmissioni, film, manifesti, etc. avvalendosi di tutte le diverse forme della tecnologia (informatica, telematica, multimediale, etc.); attraverso convegni, incontri e seminari sia in Italia che all’estero; attraverso mostre, esposizioni e manifestazioni culturali; attraverso siti Internet dedicati; ricerche ed attività di studio, anche collaborando con Enti pubblici ed università; attraverso la creazione di materiali educativi, didattici e ludici destinati ai beneficiari degli interventi dell’Associazione;

g) progettare, organizzare e gestire in Italia e all’estero corsi, corsi di formazione per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di aggiornamento e perfezionamento, corsi a distanza e di e-learning, gruppi di studio, seminari, convegni nazionali ed internazionali sulle tematiche relative al proprio scopo sociale e per il sostegno a minori e adulti in condizioni critiche e di svantaggio sociale, corsi per l’istruzione di base degli adulti, corsi per bambini di ogni età, corsi di alfabetizzazione, di recupero, di professionalizzazione e artigianato;

h) realizzare attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni in Italia e all’estero, in aree di disagio o svantaggio sociale, in aree di conflitto e in contesti di emergenza, ai sensi della L. 49/87 con programmi a breve e medio periodo in particolare nel settore socio-sanitario e assistenza sociale, educativo e formativo (in presenza e a distanza), anche per l’educazione degli adulti, con interventi specifici per migliorare la condizione materno-infantile, l’accesso alla scuola e all’alfabetizzazione, il plurilinguismo, compresa la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini italiani e stranieri e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo e di formazione di ogni livello.


Art. 4 - Attività e modalità di azione

L'Associazione “Amal” per il raggiungimento dei suoi fini, intende svolgere e promuovere varie attività, in particolare:

1) realizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti;

2) sostenere e finanziare iniziative educative e attività culturali e formative, promovendo ed organizzando seminari e corsi per bambini, ragazzi e adulti, soprattutto nei riguardi dei più poveri sia sul territorio nazionale che estero, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti;

3) collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi.

4) promuovere e sostenere progetti di solidarietà e sviluppo con altre associazioni aventi lo stesso obiettivo sociale;

5) attuare iniziative anche di carattere finanziario atte a conseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in particolare riguardo alla formazione ed educazione;

6) sostenere la realizzazione di progetti e interventi, in accordo con gli scopi dell’Associazione, a opera di organizzazioni non governative, anche tramite l'invio dei propri soci come volontari;

7) diffondere le pubblicazioni sui temi pertinenti alle attività dell’Associazione;

8) pubblicazioni di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

9) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

L’Associazione può svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e da collaboratori esterni. L’Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte, nel rispetto dei limiti di all’art. 3, comma 4, della L. 266/91.


Art. 5 - I soci. Partecipazione, diritti e doveri

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, avendo compiuto i diciotto anni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.

Gli associati avranno diritto di voto in Assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi dell'Associazione. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell’Associazione.

I soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche dell’Associazione. Non è eleggibile il socio che non sia in godimento dei diritti civili e politici. Non è altresì eleggibile chi ricopre cariche o svolge attività contrarie ai principi e alle finalità dell’Associazione, né chi sia stato colpito da un provvedimento disciplinare interno dal Consiglio Direttivo.

I Soci si impegnano a svolgere l’attività preventivamente concordata per la realizzazione degli scopi dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non possono stipulare con l’Associazione alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

L’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, solamente se tale rimborso sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo in forma scritta.

Tutti i soci sono tenuti a svolgere attività di supporto alla realizzazione dei progetti dell’Associazione, a titolo gratuito. I soci che non partecipano né alle attività progettuali, né di fundraising per un anno associativo sono passibili di esclusione, secondo le modalità indicate sotto. L’esclusione si applica anche ai membri del Consiglio Direttivo. Fatto salvo cause di forza maggiore

E’ fatto divieto a chiunque di usare simboli, materiali, strumenti dell’Associazione, senza la previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Sono previste le seguenti tipologie:

a) Soci fondatori – le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo.

b) Soci ordinari – tutti coloro che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

c) Soci sostenitori – tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

d) Soci onorari – le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Art. 6 - I soci. Ammissione e perdita di qualità di socio

Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche, le persone giuridiche e le Associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta del richiedente in merito alla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. La domanda comporta altresì l’accettazione delle norme contenute nei Regolamenti dell’Associazione.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'art. 2526 c.c.

L'ammissione a socio è subordinata:

    alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
    ai seguenti criteri: accettazione e condivisione dei principi che sono cardine dell'oggetto sociale e impegno all’osservanza del presente Statuto e dei suoi regolamenti interni.
        mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
        comportamento che rechi danno o pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione oppure alla sicurezza e incolumità dei soci;
        violazioni degli obblighi statuari o dei regolamenti interni.

In caso di comportamento difforme dei soci, che rechi pregiudizio agli scopi, al patrimonio o alla reputazione dell'Associazione, oppure alla sicurezza e incolumità dei soci sul territorio nazionale o estero, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 2 mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L'esclusione è decisa da Consiglio Direttivo in modo insindacabile e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

1) l'Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Collegio Revisori dei Conti.

Art. 8 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un presidente eletto dall’Assemblea.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

All'Assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno, dal Presidente entro il 30 aprile, spetta:

1) l'elezione, tra i soci dell’Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo,

2) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito;

3) l'approvazione del bilancio consuntivo, nonché della relativa relazione;

4) la discussione di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

5) la delibera sulle altre questioni previste dal presente Statuto o dai Regolamenti interni.

L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

1) approvare e deliberare sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;

2) revocare il Consiglio Direttivo per gravi e motivate inadempienze;

3) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa;

4) la delibera sulle altre questioni previste dal presente Statuto o dai Regolamenti interni.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione l’assemblea è comunque valida e le deliberazioni sono valide a maggioranza. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

La seconda convocazione puo’ già essere fissata nella prima, almeno ventiquatro ore dopo la convocazione della prima.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione è fatta con avviso pubblico sul sito web dell’Associazione o mediante comunicazione via email a tutti i soci almeno 8 giorni prima della data fissata.

Ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta e firmata. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione. E' composto da 3 a 5 membri, il cui numero è da stabilire ad ogni Assemblea elettiva.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione, programmazione e il funzionamento dell’Associazione, in conformità alla normativa vigente e agli articoli del presente Statuto e dei Regolamenti e salvi i poteri degli altri organi dell’Associazione.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo. Possono fare parte dei Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci che:

a) siano in regola con il versamento delle quote sociali;

b) siano in godimento dei diritti civili e politici;

c) non abbiano ricevuto condanne definitive per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

d) non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte dell’Associazione;

e) abbiano partecipato attivamente ai progetti e alle attività dell’Associazione per almeno 6 mesi.

La perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra comporta da decadenza del socio sia dal Consiglio Direttivo sia da qualsiasi altra carica.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;

- Il Vice-Presidente che nei casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo sostituisce;

- Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche amministrative, ecc.) e riguardano la parte amministrativa dell'Associazione;

- Gli altri Consiglieri, in numero massimo di due.

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, gli stessi durano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha eletti, salvo dimissioni, esclusioni e revoche.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica sette anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Il membri del Consiglio Direttivo possono dimettersi presentando una lettera scritta di dimissioni.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati, rispettando i requisiti specificati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.


Art. 10 - Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte all'anno. E' validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, del Vicepresidente, nei casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, o su richiesta scritta, anche a mezzo elettronico, di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta via email a tutti i soci almeno 4 giorni prima della data fissata.

Le dimissioni scritte dei tre membri del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

I suoi compiti sono:

1) curare l'attuazione delle linee programmatiche dell’Associazione;

2) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;

3) deliberare, approvare o modificare le attività, eventi, progetti e missioni da svolgere entro l’anno associativo;

4) nominare i responsabili dei progetti dell’Associazione, sulla base della documentazione presentata, delle competenze e della fattibilità degli stessi progetti;

5) predisporre annualmente il consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

6) approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, da sottoporre alla Assemblea;

7) compilare i Regolamenti interni, per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;

8) deliberare sulle domande di nuove adesioni, presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;

9) determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

10) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

11) garantire l’integrità legale, etica e finanziaria dell’Associazione e mantenerne la trasparenza;

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei consiglieri in carica, anche mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici, anche di futura ideazione, idonei a garantire l’identificazione di tutti i partecipanti ed il loro intervento in tempo reale alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno. La stessa è valida anche in carenza di regolare convocazione purché siano presenti nei modi sopra indicati la totalità dei membri.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Al Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, spetta:

1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci e la cura dell’esecuzione delle relative deliberazioni;

3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione e redazione della relazione consuntiva annuale delle attività dell’Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.


Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci (oppure membri, anche se non associati), con idonee competenze professionali, eletti dall'Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza dei voti.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 13 - Autonomia

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

Art. 14 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate, solo qualora approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Il Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Art. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  •     beni mobili e immobili;
  •     quote e contributi dei soci;
  •     eredità, donazioni e lasciti;
  •     rimborsi;
  •     attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  •     contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
  •     contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  •     proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  •     erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  •     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, rappresentazione di spettacoli, dallo svolgimento di eventi, mercatini;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazio annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali.

Art. 17 - Scioglimento

    In caso di accertata impossibilità a conseguire gli scopi indicati nell’Articolo 3 del presente Statuto e/ o per una qualsiasi altra causa contemplata nell’articolo 27 del Codice Civile si procede allo scioglimento dell’Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione Amal for Education deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti i soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.
    In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18 - Modifica dello Statuto

    La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 19 - Norme di chiusura

    Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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